Cos’è l’apprendistato di primo livello, come funziona questa opportunità per avviare la tua carriera professionale e acquisire competenze specifiche nel settore che desideri.
Se sei un giovane ambizioso che desidera entrare nel mondo del lavoro con il piede giusto, l’apprendistato di primo livello potrebbe essere la scelta più saggia per te.
L’apprendistato di primo livello è un percorso formativo professionale che si propone di offrire ai giovani la possibilità di acquisire competenze specifiche in un settore di loro interesse, guidati da esperti del campo. È un’opportunità unica per unire teoria e pratica, consentendoti di imparare sul campo e allo stesso tempo ottenere una qualifica riconosciuta.
Come funziona? Bene, l’apprendistato di primo livello si divide in due componenti fondamentali: la formazione teorica e quella pratica.
Esistono poi altri vantaggi:
Il primo livello dell’apprendistato è una forma di contratto lavorativo per i giovani tra i 15 e i 25 anni che vogliono ottenere dei diplomi professionali. Tutte le regole sono scritte nel D.Lgs. 81/2015 e nel D.I. 12 ottobre 2015. Il Ministero del Lavoro ha spiegato tutto nella circolare numero 12 del 6 giugno 2022. E poi ha emesso dei chiarimenti sulla disciplina dell’apprendistato di primo livello, seguendo le raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea, che ci dicono di potenziare i “sistemi di alternanza scuola-lavoro”.
Nella nota 1369 dell’ispettorato nazionale del lavoro, datata 7 agosto 2023, ci sono delle indicazioni specifiche sull’apprendistato di primo livello, mentre nella circolare ministeriale del 6 giugno 2022 è spiegato molto bene come applicare le regole, anche se le regioni e le province autonome possono cambiare qualche requisito.
Insomma, l’apprendistato di primo livello è per i giovani che vogliono imparare qualcosa di utile mentre lavorano.
Grazie alla solida regolamentazione e alle indicazioni degli esperti, è possibile transitare senza grandi sobbalzi dal mondo scolastico a quello lavorativo.
Il Ministero, in linea con le disposizioni del D.M. del 12 ottobre 2015, richiama l’attenzione sul fatto che, nel contratto di apprendistato di primo grado, l’apprendista assume un ruolo doppio, sia di studente che di lavoratore.
Mediante un’esperienza pratica sul campo, questo tipo di contratto prevede un percorso formativo che integra le competenze acquisite sia nell’istituto di formazione che nell’azienda.
Le dimensioni “formativa” e “lavorativa” del contratto non devono essere considerate alternative, ma complementari, nel costituire lo status dell’apprendista nel suo insieme:
Da ciò deriva che:
Il Ministero, in relazione all’apprendistato di primo livello, fornisce ulteriori specifiche riguardanti alcuni aspetti particolari.
È possibile stipulare un contratto di apprendistato di primo livello anche per i familiari che svolgono un’attività non occasionale per conto del coniuge, del parente o del affine. Tuttavia, è importante tenere presente che l’onere della prova della subordinazione nei confronti del datore di lavoro permane.
L’apprendista può essere assunto presso un’azienda che ha sede in una regione diversa da quella dell’istituto formativo. Tuttavia, per quanto riguarda la formazione, bisogna fare riferimento alle disposizioni della regione in cui l’istituto ha la sua sede.
Il termine del periodo formativo corrisponde alla data di pubblicazione dei risultati dell’esame finale, che l’istituzione formativa deve comunicare al datore di lavoro entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati tramite Pec. Questo permette al datore di lavoro di provvedere eventualmente alla proroga o alla trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
È fondamentale che il datore di lavoro e l’istituzione formativa garantiscano la trasparenza nella documentazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista. È inoltre necessario fare un corretto utilizzo del dossier individuale per la certificazione delle competenze. La circolare fornisce in allegato dei fac simili di scheda, protocollo datore-scuola, progetto formativo, dossier di valutazione e griglia di valutazione.
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