Aumento delle tasse sui patrimoni all’estero di persone fisiche e società semplici: la nuova legge di bilancio 2024.
Sono previsti cambiamenti significativi dalla nuova legge di bilancio 2024 nella tassazione degli immobili e dei risparmi detenuti all’estero, con conseguente aumento delle aliquote relative alle imposte corrispondenti di IVIE e IVAFE.
L’articolo 1 della Legge 213/2023 al comma 91 eleva:
L’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero) istituita e disciplinata dall’articolo 19, comma 15 del decreto-legge n. 201 del 2011 e poi modificata dalla legge di bilancio 2020 (commi 710 e 711 della legge n. 160 del 2019), deve essere versata da tutti i soggetti residenti in territorio Italiano e possidenti di un bene Immobile all’estero, indipendentemente dall’uso a cui questi sono destinati.
L’imposta non trova invece applicazione, nel caso di possesso di un immobile che sia adibito ad abitazione principale, o a casa coniugale affidata al coniuge conseguentemente a una separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L’imposta IVIE, viene calcolata secondo la quota di possesso i mesi dell’anno durante i quali si è mantenuto il bene. La legge di bilancio 2024, prevede un incremento dell’aliquota pari all’1,06%.
L’aliquota si riduce all’0,4% per gli immobili utilizzati come abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 in Italia. È inoltre possibile detrarre dall’imposta un ammontare pari al valore di 200€, proporzionato al periodo dell’anno per il quale l’immobile funge da abitazione principale.
Anche l’imposta IVAFE (imposta patrimoniale sulle attività finanziarie all’estero), vede un aumento dal 2 al 4 per mille annuo. L’entrata in vigore di questa misura è prevista a partire dal 2024.
L’Imposta è applicabile al valore dei prodotti finanziari posseduti in stati o territori con un regime fiscale agevolato secondo il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze datato 4 maggio 1999, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.
A versare l’imposta sono i soggetti fisici residenti in Italia, detentori di prodotti finanziari, libretti di risparmio e conti correnti all’estero. Sono considerati soggetti passivi anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti sul territorio italiano per entrambe le imposte.
La base imponibile dell’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE) è composta dal valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio posseduti all’estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, come indicato dall’articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011.
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