Ecco che cosa succede se il fisco, attraverso il redditometro, fa partire un accertamento presuntivo: il contribuente ha le mani quasi legate.
Si torna a parlare del temutissimo redditometro, ossia dello strumento di accertamento sintetico del reddito attraverso cui il fisco riesce a determinare il reddito presunto di un contribuente analizzando le sue spese e i suoi beni. In pratica, con il redditometro, l’Agenzia delle Entrate analizza le spese e i beni posseduti da un contribuenti (tenore di vita, acquisti, case, auto…) alla ricerca di entrate non dichiarate.
Nel momento in cui il reddito individuato col redditometro risulti in base a questi beni o alle uscite maggiore rispetto a quello dichiarato (e se si nota uno scostamento superiore a un quinto), l’Agenzia delle Entrate è legittimata a emettere un avviso di accertamento.
Il punto è capire se lo strumento in sé possa essere giudicato come un indagatore infallibile o se il fisco sia obbligato a ulteriori indagini, per provare che quanto presunto dall’analisi sintetica corrisponda al vero. Ebbene, secondo la Cassazione, l’accertamento fiscale sintetico che nasce da una valutazione del redditometro esonera l’Agenzia delle Entrate da qualunque prova aggiuntiva.
Per far scattare l’accertamento fiscale e dunque la denuncia per irregolarità basta che il redditometro individui uno spostamento fra reddito presunto e capacità contributiva. E spetterà dunque al contribuente dimostrare la regolarità delle proprie spese e del mantenimento di certi beni. Altrimenti ci sarà sempre presunzione di percezione di redditi non dichiarati al fisco.
In caso di accertamento presuntivo basato sul redditometro, il contribuente deve rispondere al fisco e provare che ciò che possiede o spente è giustificato dal punto di vista tributario. Solo così può contestare la capacità contributiva presunta dallo strumento di indagine.
Questa importante novità arriva con un’ordinanza recente della Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 2893 del 31 gennaio 2024 la corte si è infatti espressa in merito agli accertamenti fiscali condotti con metodo sintetico (redditometro). E ha stabilito che gli unici elementi che l’amministrazione è tenuta a prendere in considerazione sono i fattori-indice della capacità contributiva.
Proprio su questi fattori si legittima quindi lo stesso accertamento. In questo modo l’ordinanza esonera il fisco dalla presentazione di qualsiasi altra prova aggiuntiva rispetto ai già citati fattori-indice della capacità contributiva.
Ci si aspettava che questa fattispecie potesse essere mutata dopo l’introduzione dell’art. 6 della
legge n. 130 del 2022, secondo cui il giudice doveva valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”. Ma secondo la Cassazione tale modifica alla legge base non è in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che in pratica impongano al contribuente l’onere della prova contraria.
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