Fate attenzione: con l’inizio del 2024, il Fisco ha a disposizione nuovi strumenti per i pignoramenti. Ecco i limiti a cui fare attenzione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 sono stati introdotti nuovi articoli nella Legge di Bilancio 2024, che avranno conseguenze sui pignoramenti. La parte più rilevante è il D.P.R. 602/73, ovvero la sezione sulle Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Tra le novità ci sono nuove regolamentazioni su come l’Agenzia delle Entrate può recuperare i crediti dovuti da contribuenti tramite l’uso di azioni esecutive e altro.
La parte rilevante del D.P.R è il nuovo art. 75 bis. Questo prevede che, passati 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agenzia delle Entrate può chiedere a soggetti terzi (debitori del soggetto che è scritto al ruolo) di indicare le cose e le somme da loro dovute al creditore. Questi sono generalmente la banca (o le Poste Italiane, in certi casi) dove il debitore ha il conto corrente al momento, prefigurando la possibilità di pignoramento presso terzi.
L’Agenzia deve concedere al soggetto dell’istanza un termine non inferiore a 30 giorni per poter fare questo. Il soggetto deve fornire obbligatoriamente i dati richiesti, pena sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro.
Fisco, i nuovi strumenti per i pignoramenti: ecco i limiti da tenere a mente
Si aggiunge a questo un nuovo articolo di legge della Legge di Bilancio 2024. Nell’art. 75 ter, in particolare, vediamo che per assicurare la massima efficienza in termini di riscossione (e per semplificare e velocizzare il processo) l’agente di riscossione può usare modalità telematiche di cooperazione applicativa.
Quindi strumenti informatici per acquisire le informazioni necessarie per la riscossione. In altre parole l’Agenzia delle Entrate potrà ora cercare i beni del debitore in via telematica, ottenendo la raccolta di informazioni da chi le possiede.
Gli obiettivi di questa norma sono, quindi, quelli di raggiungere la massima efficienza durante la riscossione, velocizzare il recupero dei crediti e impedire al debitore eventuali condotte elusive per nascondere i beni. Nell’art. 75 ter, a riguardo, troviamo il comma 2 che stabilisce che l’uso dei dati ottenuti durante questo processo devono rispettare i diritti della privacy e protezione dei dati personali. In definitiva bisognerà fare molta attenzione, vista la nuova capacità dell’Agenzia delle Entrate di ottenere informazioni sul debitore prima ancora di avviare l’azione esecutiva: inutile cercare di “fare i furbi” da ora in poi.